PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le dimissioni dalla carica di membro del Parlamento sono immediatamente efficaci e irrevocabili. Il Presidente della Camera di appartenenza le comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni».